Spese di lite e principio della soccombenza per l’avvocato che si avvale della facoltà di difesa personale, per il convenuto che non si oppone alla pretesa dell’attore e per la contumacia del convenuto

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.1.2017, n. 189

Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione. Ciò posto, non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza qualora l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c.; ciò non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. A sua volta, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Nè è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione, la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.1.2017, n. 189