Riabilitazione dopo il protesto – La quietanza Liberatoria della società cancellata.

Riabilitazione dopo il protesto – La quietanza Liberatoria della società cancellata.

Facendo seguito al precedente articolo pubblicato sulle pagine di questo sito in tema di riabilitazione dal protesto, si ponga il particolare caso in cui il creditore sia una società e questa, nel momento in cui si rende necessaria la quietanza liberatoria, sia ormai cancellata dal Registro delle Imprese. Cosa fare ?

Dal punto di vista pratico viene a crearsi un un ostacolo per il debitore protestato, che avendo avanzato la richiesta per la riabilitazione dopo il protesto, necessita della quietanza del creditore per perfezionare la procedura.

Per dare soluzione al problema occorre fare riferimento all’orientamento delle SSUU di Cassazione in tema di attività e passività residue delle società estinte.

Con le sentenze 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la cancellazione di una società dal registro delle Imprese ha si efficacia costitutiva e quindi va a determinarne l’estinzione, ma eventuali debiti o crediti pendenti sono a carico dei soci, creando così il c.d. “meccanismo successorio in capo ai soci” .

La Corte identifica nei soci i successori della società estinta con riferimento sia al piano sostanziale che a quello processuale.

Con riferimento al primo, le Sezioni Unite, affermano che qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in base al quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Le Sezioni Unite hanno premura di evidenziare che i residui non liquidi e le sopravvenienze possono riguardare non solo l’esistenza di debiti gravanti sulla società, c.d. rapporti passivi, ma anche quei crediti sui quali la società avrebbe potuto vantarne dei diritti prima della cancellazione dal registro delle imprese, i c.d. rapporti attivi.

Va poi aggiunto che a norma dell’articolo 1199 cc., si configura a carico del creditore l’obbligo, condizionato alla richiesta del debitore, di rilasciare una dichiarazione di scienza attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione dovuta. Poiché il rilascio della quietanza rappresenta un obbligo per il creditore, un suo eventuale rifiuto giustifica la proposizione da parte del debitore dell’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cc.

Il debitore, in linea generale, può esercitare il diritto alla quietanza sia al momento del pagamento, sia in un momento successivo (C.1108/1997) e ad esso si accompagna il diritto di pretendere che tale atto, in forza della sua funzione probatoria, contenga anche l’indicazione del titolo o causa del pagamento .

Qualora il creditore non rilasci la quietanza, è fatta salva la possibilità per il debitore di ottenere il risarcimento di eventuali danni che gli possano essere derivati dall’indisponibilità dell’atto comprovante il pagamento .

Per quanto riguarda  la forma della quietanza liberatoria è richiesta la forma scritta; riguardo all’autenticazione esistono due differenti correnti di pensiero  poichè se da una parte si ritiene che debba avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata (C. 2007/1964),  altra opinione non reputa necessaria l’autenticazione, ritenendo viceversa sufficiente che il documento sia in originale.

Risulta pacifico, invece, che non siano richieste né la contestualità con il pagamento, sotto il profilo temporale, né formule particolari in relazione alle modalità, essendo però necessario che l’atto attesti, senza possibilità di dubbio, l’avvenuto pagamento. Pertanto, è sufficiente: l’annotazione “pagato” apposta alla fattura inviata al debitore e sottoscritta dal creditore che l’ha emessa, la ricevuta fiscale, ancorché priva di sottoscrizione, ove contenga l’indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante, del numero d’ordine e della data e la ricevuta bancaria, quando la banca vi abbia apposto l’attestazione di avvenuto pagamento.

In conclusione risulta quindi possibile richiedere la quietanza liberatoria, al fine di ottenere la riabilitazione dopo protesto, anche nel caso in cui il creditore sia una società ormai estinta, facendo rientrare questa obbligazione, attraverso il c.d. “meccanismo successorio”, in quelle situazioni sopravvenute alla cancellazione della società medesima e pertanto richiederla ai soci che tramite questo meccanismo assumono la qualifica di successori a titolo universale.

(leggi qui – Disclaimer)