Problematiche del PCT (processo civile telematico) e relative soluzioni giurisprudenziali – Parte 6 (Tempestività del Deposito)

Il presente articolo fa parte di una raccolta di massime giurisprudenziali, anche non ufficiali, suddivise sulla base delle problematiche che si presentano quotidianamente nel “nuovo” Processo Civile Telematico ed affrontate, per lo più, dai Tribunali Ordinari.

Infatti, stante la novità degli strumenti, sono proprio queste sedi che si trovano in prima battuta a dover affrontare e risolvere, stante la mancanza di una esaustiva disciplina di merito, tutte le problematiche che vengono quotidianamente a presentarsi.

Parte 6 – Tempestività del Deposito

Trib. Bologna, Decreto 12/12/2016
[… rilevato che nel caso di specie il difensore della parte convenuta ha ricevuto i primi tre messaggi in data 2/12/16 in un lasso di tempo di pochi minuti; successivamente, solo in data 5/12/16 (lunedì) è pervenuta la quarta pec contestualmente alla comunicazione di “ERRORE FATALE non gestibile dal sistema informatico, generato dal doc. 02”; nella stessa giornata del 5/12/16 il difensore ha provveduto a depositare di nuovo telematicamente (dopo aver stampato e scansionato nuovamente in pdf il citato doc. 2) la sua comparsa di costituzione, che risulta accettata dalla cancelleria di questo tribunale alla medesima data;
ritenuto che il deposito della comparsa di costituzione in data 2/12/16 debba considerarsi utilmente effettuato e, pertanto, tempestivo in quanto ai sensi del comma 7 dell’art. 16 bis D.L. 179/12 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni cui all’articolo 155 quarto e quinto comma c.p.c.”; […]
d’altro canto l’inspiegabilità dell’errore fatale di cui si discute, riferita dalla cancelleria che a sua volta si è consultata con i tecnici informatici, comporta la non imputabilità alla parte istante dell’omesso perfezionamento del suo deposito; […]
P.Q.M.
Previa declaratoria di tempestività del deposito della comparsa di costituzione del convenuto +++ in data 2/12/16, dispone che a cura del convenuto medesimo siano chiamate in causa, con il rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. […]

Trib. Pesaro, Sent. 19/01/16, n. 42
Inammissibile, infine, è l’eccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe perso efficacia (ai sensi dell’art. 543 IV comma cpc) poiché detta eccezione è stata formulata (atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione dei titoli al procedente (9 gennaio 2015) quando, cioè, ancora era possibile il deposito dell’originale di notifica o della sua copia conforme.

Trib. Milano, Ord. 23/04/2016
Sebbene la prevalente giurisprudenza di merito ritenga sufficiente la ricezione della seconda PEC, si ritiene corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute.
Soltanto la terza ricevuta (controlli automatici), però, può essere valutata come causa di non tempestivo deposito, in quanto, se positiva si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL.

Trib. Milano, Sez. Lavoro, Ord. 10/05/2016
Non può ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l’avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, potendo confidare in una accettazione.
Pertanto è ammissibile l’istanza di rimessione in termini con fissazione di nuova udienza.

Raccolta Completa: Problematiche PCT e relative soluzioni giurisprudenziali

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