Prelazione sull’acquisto di fondo rustico

Il decreto legislativo n.228 del 18 maggio 2001 ha modificato la legge 203 del 1982 sui contratti agrari introducendo, grazie al nuovo articolo 4 bis, una disposizione di assoluta rilevanza riguardante il diritto di prelazione sull’affitto del fondo coltivato.

Tale disposizione crea il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto e deve essere applicata a tutti i rapporti agrari di affitto che andranno a scadere a decorrere dalla corrente annata agraria che, a norma dell’art.39 L.203/82, scade il 10 novembre.

Il nuovo art.4 bis della legge 203/82 ha ad oggetto i rapporti di affitto in scadenza sia a coltivatore conduttore diretto sia anche a “non coltivatore diretto”: ciò evidenzia come lo scopo della norma non sia solo quello di favorire il piccolo agricoltore, ma anche quello di assicurare la continuità dell’impresa. Occorre sottolineare che il diritto di prelazione non opera nel caso che il contratto sia rinnovabile ma solo allorchè sia scaduto  non rinnovabile e disdettato nei termini.

Il locatore che alla scadenza del contratto intendesse concedere in affitto il fondo a terzi, dovrà comunicare al conduttore, mediante raccomandata A/R, le offerte ricevute almeno novanta giorni prima della scadenza.

L’obbligo di informazione del conduttore non ricorre allorchè quest’ultimo abbia comunicato la propria intenzione di non voler rinnovare l’affitto, ed anche nei casi di cessazione del rapporto per gravi inadempienze o recesso del conduttore stesso ai sensi dell’art.5 L.203/82.

Il coltivatore ha diritto ad essere favorito rispetto ad eventuali terzi se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, offre condizioni quantomeno uguali a quelle comunicategli dal locatore; è importante sottolineare che, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti da parte del locatore, sono concessi al conduttore del fondo ulteriori sei mesi, con inizio dalla scadenza del contratto, per far valere il proprio diritto.

Nell’ipotesi che il locatore, entro i sei mesi, abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute, oppure a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest’ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell’esercizio di tale diritto, si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.

La mancata osservanza dei termini tuttavia, non comporta assolutamente, per il locatore, né il rinnovo automatico del contratto di affitto con il conduttore insediato, né l’esser costretto a concedere in affitto il terreno a terze persone. Egli è sempre libero, alla scadenza del contratto, di prendersi il terreno per utilizzarlo in proprio o per venderlo; il limite è che, una volta scaduto il contratto di affitto e volendo affittarlo nuovamente, dovrà nei successivi 6 mesi riconoscere la preferenza al vecchio conduttore del fondo, anche se materialmente non risulta più insediato sul fondo stesso.

In ultimo occorre sottolineare che l’istituto della prelazione nel settore agrario non è cosa nuova: esso esisteva già (legge 590 del 1965 e successive modificazioni) ma riguardava solo il caso di vendita dei fondi e non, come oggi, l’affitto.

(A.D. 2001)