Pratiche commerciali scorrette: deroga al foro competente

Si è parlato, negli articoli precedenti, dell’Expo-Guide e delle pratiche commerciali scorrette adottate nei confronti delle microimprese; si è visto come l’Antitrust, conseguentemente alle numerose segnalazioni ricevute, abbi instaurato un procedimento che ha visto la condanna del professionista al pagamento di sanzioni sempre più elevate e come tutt’ora sia in corso un ulteriore procedimento avviato alla fine del 2015.

L’aspetto che non si è ancora avuto modo di trattare riguarda la clausola che deroga alla competenza del giudice italiano in favore del foro del prestatore del servizio e determina l’applicazione della legge messicana. E correlato a questo, il problema del riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri extraeuropei nell’ordinamento Italiano.

Sta di fatto che molte microimprese sono state contattate da società di recupero crediti che agivano in nome e per conto della Expo-Guide, le lettere avevano un tono intimidatorio e sottolineavano il fatto che il cliente si sarebbe riservato di agire per vie legali nel caso in cui non si fosse provveduto al pagamento delle fatture, maggiorate degli interessi, entro il risicato periodo di tempo che veniva concesso. Naturalmente veniva enfatizzato anche il fatto che il foro competente fosse quello messicano così come la legge applicabile, fatto che naturalmente ingenera una certa ansia e confusione nella mente del professionista caduto nella rete della Expo-Guide.

Da qui il problema: se la controparte ottiene una sentenza di condanna o un provvedimento esecutivo nel foro messicano, è possibile che tale atto produca effetti anche nell’ordinamento italiano? È possibile, in altri termini, chiedere tutela al giudice italiano ed opporsi a tale provvedimento o sono costretto ad eseguire l’ordine dell’autorità straniera?

In Italia soccorre la legge 31/05/1995, n. 218 di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1995, n. 128, S.O.

In particolare, all’art. 64, rubricato “Riconoscimento di sentenze straniere”, possiamo leggere che:

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  1. il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;

  2. l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

  3. le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

  4. essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

  5. essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

  6. non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

  7. le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”

Lo strumento più ampio che ci viene fornito dall’art. 64 è alla lett. g), “le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico. Tale espressione viene definita dalla Cassazione, la quale enuncia che l’ordine pubblico è “formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale […], tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia” (Cass., 28.12.2006, n. 27592).

Secondo l’art. 17 l. n. 218/1995 è fatta salva la prevalenza sulle norme di diritto internazionale privato “delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”. Si tratta delle c.d. Norme di applicazione necessaria che vengono ben distinte, in una sentenza della Cassazione (Cass., 28.12.2006, n. 27592) dall’ordine pubblico. La norma di applicazione necessaria blocca l’applicazione del diritto straniero “per effetto della funzione sua propria di imporre l’applicazione del diritto nazionale (distinguendosi dall’ordine pubblico internazionale, che ha per funzione sua propria, caratteristica e diretta, di limitare il riconoscimento del diritto straniero, ma è costituito soltanto da principi informatori) e la cui individuazione […] rende superflua, in via preliminare, ogni indagine sulla legge straniera competente in base al diritto internazionale privato, nel senso, cioè, che disposizioni imperative interne, le quali sono dirette a perseguire obiettivi di particolare importanza per lo Stato che le ha emanate, trovano una loro espressa sfera di applicazione […] alle fattispecie da esse stesse previste anche quando il rapporto giuridico sul quale incidono è sottoposto ad un ordinamento straniero”.

Ove in giudizio sia fatta valere una pretesa basata esclusivamente su di una determinata norma straniera che non può trovare applicazione, il giudice dovrebbe limitarsi a rigettare la domanda (App. Milano, 17.12.1991, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, 109 ss.).

Si potrà comunque sempre contestare il riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero davanti alla Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento medesimo.

Art. 67, L. 218/1995 – Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (il quale sostanzialmente dice che le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri sono regolate dal rito sommario di cognizione e che è competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento).

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e per l’esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Gli articoli da 68 a 71, disciplinano alcuni aspetti particolari (68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all’estero; 69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri; 70. Esecuzione richiesta in via diplomatica; 71. Notificazione di atti di autorità straniere.).

L’ultimo aspetto non privo di significato, di cui si è anche accennato all’inizio di questo articolo ed in uno precedente, è che i provvedimenti dell’Antitrust, pur non avendo effetti diretti nel caso specifico, possono portare ad ottenere una condanna amministrativa per il professionista scorretto. La segnalazione all’Autorità resta quindi uno degli strumenti più importanti da utilizzare in queste situazioni. Il raggiungimento di un elevato numero di segnalazioni, oltre a fornire un’indicazione esatta sulle effettive dimensioni del fenomeno, potrebbe portare all’instaurazione di un nuovo procedimento ed all’irrogazione di sanzioni sempre maggiori, per non parlare del fatto che potrebbe portare anche la magistratura ordinaria a prendere provvedimenti contro un fenomeno così odioso.

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