Opposizione a decreto ingiuntivo e vizi procedura monitoria

Opposizione a decreto ingiuntivo: se il credito risulta fondato sono irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria

Va confermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove il credito richiesto risulti in tutto o in parte fondato, la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.

Tribunale di Grosseto, sentenza del 13.7.2015, n. 640

In punto di rito va premesso come l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. 17.02.2004 n. 2997; Cass. 24.06.2004 n. 11762).
Nel merito si evidenzia che la pronuncia del decreto inverte solo l’onere di instaurazione dell’effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l’onere della prova, gravante sull’opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Nel caso di specie non è contestato che (omissis) abbia commissionato a (omissis) lavori edili in forza di contratto di subappalto con riferimento al cantiere di Pancole, così come non è contestato che siano stati per gli stessi effettuati dei pagamenti, essendo la controversia incentrata su prestazioni effettivamente svolte e sul quantum dovuto, ovvero sull’effettivo espletamento di lavori  ulteriori rispetto a quelli già saldati.
Il teste (omissis), che ha dichiarato di abitare vicino al cantiere in cui furono svolte le opere per cui è causa, ha riferito di avervi visto lavorare sia il (omissis), sia il (omissis) entrambi impegnati a scaricare materiali che non sapeva specificare.
Spiegava di aver visto l’immobile ed i relativi lavori svolti nella parte esterna, ma non sapeva ricordare il periodo ed in particolare nulla sapeva dire circa l’epoca in cui era stato presente in cantiere il (omissis), in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva di avere un magazzino a Scanzano e esponeva di aver venduto materiale edile sia al (omissis) In particolare confermava di aver emesso tutta una serie di fatture per materiali acquistati da T. che riconosceva in quelle prodotte in atti, aggiungendo che per le stesse gli doveva ancora essere corrisposto l’importo di euro 1.259,60.
Con riferimento alla debenza dell’importo di euro 1.3015 di cui alla fattura n. 9 emessa da (omissis) il (omissis), la teste (omissis), coniuge del titolare della ditta convenuta in comunione dei beni, ha riferito che la suddetta fattura era stata consegnata da suo marito al (omissis) il quale nulla aveva obiettato ed aveva anzidetto che avrebbe pagato. Spiegava che ciò era avvenuto sotto il balcone di  casa e che lei era scesa in quanto interessata alla questione dato che il (omissis) non pagava regolarmente.
Il teste (omissis) all’epoca legale di (omissis) si limitava a confermare che la fattura in oggetto era quella su cui era stato fondato il decreto ingiuntivo.
La suddetta fattura non risulta tuttavia inserita nella contabilità della ditta (omissis) Nessun ulteriore elemento è stato aggiunto dalla disposta CTU, considerato che il consulente dell’ufficio ha riferito di non essere riuscito ad accedere all’immobile in cui sono stati svolti i lavori, potendo valutare i lavori solo per il tramite delle foto ed anche in tal modo in modo assolutamente generico considerata la mancanza di alcun contratto scritto tra le parti.

Di nessun aiuto si ritiene peraltro possano essere i documenti prodotti relativi all’acquisto di materiali edili da parte di (omissis), considerato che gli stessi sono del tutto privi di alcun riferimento al cantiere ed ai lavori per cui è controversia. Le complessive risultanze istruttorie non si ritiene che siano dunque riuscite a fornire la prova dell’esecuzione da parte di (omissis) di lavori ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pagamenti da parte della ditta (omissis), non potendo in senso contrario ritenersi sufficiente la testimonianza della moglie – in comunione dei beni con riferimento alla quale è stata anche eccepita l’incapacità a testimoniare che deve essere ritenuta fondata in considerazione della natura della parte di ditta individuale dunque coincidente con la persona del titolare coniuge del teste – che peraltro è limitata alla circostanza della ricezione di una fattura da parte del (omissis) che non l’ha tuttavia inserita nella propria contabilità.
In accoglimento dell’opposizione il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato e la domanda di pagamento proposta da parte opposta respinta in quanto totalmente sfornita di prova, in cui onere gravava sulla parte convenuta opposta.
Il regolamento delle spese di lite della presente fase di opposizione segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in base alle norme applicabili ratione temporis.
Sulla base del medesimo presupposto le spese di CTU, liquidate come in atti sono definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta, con onere di refusione all’opponente di quanto eventualmente a tale titolo anticipato in via provvisoria.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta rea le parti come in epigrafe emarginate, così provvede:
– accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1227/09 emesso dal Tribunale di Grosseto;
– respinge la domanda di pagamento di parte convenuta opposta;
– condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte attrice opponente le spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in euro 2.100,00 per compenso professionale, euro 93,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
– pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta opposta, con onere di refusione all’opponente di quanto eventualmente a tale titolo anticipato in via provvisoria.