Oneri di urbanizzazione ed agriturismo

Alcuni associati hanno rilevato delle richieste di pagamento, da parte di Comuni della Provincia di Siena, dei così detti “oneri di urbanizzazione”, in riferimento a ristrutturazioni di immobili destinati ad uso agrituristico.

Ritenendo la questione di interesse collettivo per tutti gli associati, dato che il problema è strettamente connesso alle ristrutturazioni squisitamente “agricole”, si è ritenuto opportuno tracciare un riassunto schematico delle norme oggi in vigore, con particolare attenzione per le leggi della Regione Toscana.

Il DPR 380 del 6 Giugno 2001, denominato “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia” prevede, all’art.17 comma 3, che il contributo di costruzione non sia dovuto, tra le altre:

“a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale (oggi IAP n.d.r.) , ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153″.

Tale inciso è ripreso dalla normativa regionale Toscana, ed in particolare dall’art.124 della Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005 intitolata “Norme per il governo del territorio” (nel testo aggiornato e coordinato con la L.R. n. 41 del 27 luglio 2007, pubblicata sul BURT n. 23 del 3 agosto 2007) ove si prevede espressamente che:

Art.124 – Permesso di costruire e denuncia d’inizio dell’attività a titolo gratuito.

1. Il contributo di cui all’articolo 119 (ovvero il Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell’attività -n.d.r.) non è dovuto nei seguenti casi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della vigente normativa.”

Evidenziato quindi come non siano soggetti a contributo relativo a permessi a costruire né denunce inizio attività tutte le opere “agricole” eseguite da imprenditori agricoli professionali, è il caso di rilevare come in tali ipotesi non siano dovuti neppure gli oneri di urbanizzazione che, a norma dell’art.120 della medesima legge, “sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio dell’attività, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici .”.

Dato che le opere connesse con la attività agricola non sono soggette a permesso a costruire o denuncia inizio attività, non lo saranno conseguentemente neppure alla imposizione degli oneri di urbanizzazione.

Dalla ricostruzione che precede, si può ricavare la non debenza degli oneri di urbanizzazione in relazione agli immobili di uso agricolo ; il dubbio che può permanere riguarda tuttavia la classificabilità degli immobili utilizzati a fini agrituristici come agricoli o meno.

A sciogliere tale perplessità intervengono le norme nazionali e regionali che in modo del tutto univoco equiparano l’attività agrituristica a quella agricola.

In particolar modo la Legge n.96 del 20 Febbraio 2006 relativa alla “Disciplina dell’Agriturismo” prevede, all’art.3 comma 3 che i locali utilizzati ad uso agrituristico siano assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Per quanto riguarda la normativa regionale, occorre fare riferimento alla L.R.T. n.30 del 23 Giugno 2003 sulla “Disciplina delle attività Agrituristiche in Toscana” che all’art.17 Comma 2 recita testualmente:

“gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d’uso a fini agricoli”

ed al successivo 18 comma 5, ulteriormente specifica che

“Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l’articolo 124, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2005”

ovvero quello già citato relativo alla esenzione dal pagamento del permesso a costruire ed alla denuncia di inizio attività.

In considerazione di tutto quanto sopra, si ritiene che il rilascio della concessione edilizia ad un imprenditore che sia IAP per un edificio destinato all’esercizio della attività agrituristica non debba essere soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione (o “contributo di concessione”).

In caso di contestazione, l’azienda dovrà far pervenire le proprie osservazioni al responsabile del procedimento amministrativo, chiedendo di aver risposta nel più breve tempo possibile e di veder sospesi i termini per il pagamento di quanto richiesto fino a che non sarà chiarita la questione.

(A.D. 2008)