Nomi di dominio internet e marchio d’impresa

La legislazione italiana è molto carente per quanto riguarda la disciplina relativa a tutto ciò che accade sulla rete Internet. Nella maggior parte dei casi si è costretti ad utilizzare le regole già dettate per altri settori, translandole anche nell’ambito informatico. Il caso dei domini Internet [1] registrati utilizzando il marchio di aziende famose, rientra proprio in questo settore, non esistendo ad oggi una disciplina ad hoc .

La giurisprudenza è assai esigua e, cosa più importante, non esistono ancora pronunce della Suprema Corte di Cassazione che possano essere prese a riferimento, tuttavia l’orientamento assunto dai Tribunali che fino ad oggi si sono espressi sulla questione pare essere univoco e permette di delineare alcuni tratti fondamentali della disciplina.

In applicazione dell’art.63 della legge sui marchi d’impresa (L. 929/1942 e successive modifiche), è stata a più riprese inibita, da parte dei Tribunali di primo grado, l’utilizzazione di nomi di dominio che impiegassero marchi famosi. In particolar modo, in una recente sentenza il Tribunale di Viterbo ha sancito che “Configura concorrenza sleale per confusione la creazione di un sito internet con l’adozione di una denominazione consistente in un’abbreviazione del nome di un’impresa da tempo operante nello stesso settore commerciale e merceologico rispetto al creatore e gestore del sito.” Nella predetta ipotesi la Corte ha disposto la chiusura di un sito Internet dal nome www.touring.it che commercializzava viaggi turistici poiché, pur esistendo realmente la società “Touring” essa era poco nota al grande pubblico e l’apertura di detto sito poteva generare confusione con la più nota società “Touringclub”.

A più riprese i Tribunali di merito hanno inibito l’utilizzo di marchi come nomi di dominio, allorchè questi potevano ingenerare confusione circa la provenienza dei prodotti reclamizzati o venduti nel sito stesso.

L’evoluzione giurisprudenziale è andata anche oltre, stabilendo che, per configurare la concorrenza sleale, non è necessaria la vendita di prodotti affini a quelli del marchio famoso usurpato: è sufficiente l’ingenerare confusione in chi, visitando il sito, possa associare ad esso la notorietà e la fama di un marchio noto. Si dia, a titolo del tutto esemplificativo, il caso di una azienda di cavatappi che utilizzasse il nome di dominio www.chianti-classico.it ; in questo caso, se ci attenessimo solo al criterio commerciale non vi sarebbe alcun problema: la ipotetica azienda non vende vino e quindi non c’è un vantaggio economico diretto. Ciò che invece sussiste è un vantaggio dovuto al richiamare un marchio “forte”, cioè molto conosciuto (e per di più appartenente ad un consorzio), sfruttandone la notorietà e la rinomanza per trarne indebito vantaggio.

In tutti questi casi si è trattato di “domain name” effettivamente utilizzati, ma non di quelli semplicemente registrati. E’ fatto ormai noto che un famoso imprenditore sardo, con un progetto assolutamente innovativo, ha provveduto a registrare decine di migliaia di nomi di dominio, partendo dalle parole di uso comune fino ai nomi di molte aziende conosciute. La assoluta carenza di giurisprudenza in materia e l’assenza di leggi specifiche non permettono di dire con assoluta certezza se la semplice registrazione (e non l’utilizzo) comportano o meno una violazione dei diritti del titolare dell’azienda. Unico elemento a favore di chi si sia visto registrare il nome della propria azienda è una sentenza della Pretura di Valdagno, la quale ha statuito che “il titolare di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione d’impresa e quindi anche in Internet all’interno di un sito o come domain name”.

[1] Per dominio Internet o “domain name” si intende quell’indirizzo che permette di accedere ad una banca dati, ad esempio www.terradisiena.it , che è il sito della Unione Provinciale Agricoltori di Siena.

(A.D. 2001)