Negoziazione assistita obbligatoria

Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 – in vigore dal 9 febbraio 2015 – ha introdotto l’obbligo di tentare una negoziazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti. La parte quindi, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato il quale scriverà alla controparte, invitandola a stipulare una “convenzione di negoziazione assistita”. L’invito dovrà essere firmato anche dalla parte personalmente e dovrà specificare l’oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.

(Negoziazione assistita obbligatoria)

A questo invito la controparte potrà reagire in tre modi:
@ comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In questo caso, ricevuta la risposta negativa la parte potra’ iniziare la causa;
@  non rispondere. La parte dovrà attendere trenta giorni dalla ricezione dell’invito per poi procedere in giudizio;
@  rispondere aderendo all’invito.
In quest’ultimo caso le due parti, con i propri avvocati stipuleranno in forma scritta una “convenzione di negoziazione assistita”, vale a dire un accordo con cui si impegnano entro un termine in essa stabilito a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia. Tale termine non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. Se si raggiunge un accordo esso diventerà titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita la parte potra’ iniziare l’azione giudiziale.
Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita è causa di improcedibilità della domanda posta in giudizio: tale improcedibilità deve essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Esclusioni                                                            (Negoziazione assistita obbligatoria)
Data la regola generale, la legge prevede poi una serie di importanti eccezioni in cui la negoziazione assistita NON e’ obbligatoria :
nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente, vale a dire innanzi al Giudice di Pace in tutte le cause di valore inferiore ai 1.100 euro;
nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, quale ad esempio il diritto agli alimenti, che scaturisce dai rapporti familiari;
nelle cause in materia di lavoro;
nei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione. Non sarà quindi obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo né prima di iniziare l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo;
nelle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatore e professionisti (ad esempio, responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, richieste di restituzioni economiche derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, richieste economiche derivanti da difetti di conformità del bene ecc.)
nei procedimenti di CTU preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.);
nell’azione civile esercitata nel processo penale;
nei procedimenti di opposizione o incidentali relativi all’esecuzione forzata;
nei procedimenti in camera di consiglio.