Le società agricole

Il Decreto Legislativo 29 Marzo 2004 n.99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” ha lo scopo di ridisegnare, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, la figura dell’imprenditore agricolo.

Tale decreto ha introdotto, in sostituzione dell’Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP), lo “IAP” -Imprenditore Agricolo Professionale- figura che a differenza della precedente, può essere riferita non solo alle persone fisiche, ma anche alle società agricole.

E’ opportuno rilevare che la qualifica di IAP viene attribuita a chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate (secondo il disposto di cui all’art.5 del Reg. CE n.1257/99): “dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 del Codice Civile, direttamente od in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” . [Per l’imprenditore operante nelle zone agricole svantaggiate (Artt.17, 18, 19 e 20 del citato regolamento CE) la percentuale di lavoro e di ricavi dell’attività svolta è ridotta al 25%.]

Sempre a tal proposito è opportuno sottolineare che i redditi derivanti da pensioni, assegni e le indennità percepite per lo svolgimento di cariche pubbliche non possono essere computati nel reddito globale da lavoro, e che l’onere di accertare l’esistenza dei requisiti richiesti cade sulle Regioni, salva la facoltà dell’INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.

Come già accennato, nel D.Lgs. 99/2004 è previsto che possano essere considerate IAP anche le società di persone, di capitali o cooperative a condizione che abbiano quale oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’art.2135 C.C. e che almeno un socio (per le società di persone), od un amministratore (per le società di capitali), ovvero almeno un quinto dei soci (per le società cooperative) siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Seguendo il disposto dell’art.2 del D.Lgs. in commento, tali società anche se già costituite, dovranno integrare la propria denominazione sociale con l’indicazione ” società agricola “, adeguando conseguentemente lo statuto.

Per detto adempimento è prevista l’esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuto per il mutamento di ragione o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

Alle società agricole sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti, stante l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art.2135 C.C.

In ultimo, si rinvia a quanto già pubblicato sulle pagine di questo notiziario per quanto attiene alla possibilità di esercizio del diritto di prelazione sui fondi agricoli da parte delle società IAP.

(A.D. 2004)