Interessi di mora – saggi ed applicabilità

L’art. 62 del Decreto Legge 1/2012 (convertito in Legge 27/2012) ha innovato radicalmente il settore delle vendite dei prodotti agricoli, inserendo norme a tutela e salvaguardia delle piccole aziende nei confronti della grande distribuzione e degli acquirenti “professionisti” in genere.

Ciò non di meno, il saggio di mora previsto per i ritardi non è l’unico applicabile al nostro settore, ragione per cui si ritiene di fare cosa gradita aggiornando tutti i tassi applicabili alle transazioni e più in generale ai ritardi di pagamento.

 Tasso per transazioni commerciali ex D.Lgs 231/2002 (8,75%.)

Il tasso di interesse di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito per le transazioni commerciali di cui al D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs n. 192/2002, è pari a11′8,75%. (In base alla normativa applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2013 a tutte le transazioni commerciali, l’interesse di mora è calcolato sulla base del tasso di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali, e non più 7 come prima)

Tasso per vendita prodotti agricoli ex art.62 (10,75%)

Il tasso di interesse da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito nelle cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari ex art. 62 I. n. 27/2012, è pari al 10,75%. Si sottolinea che il D.M. n.199/2012, attuativo dell’art.62, rinvia per calcolare il tasso di riferimento all’art.5 del D.Lgs n.231/2002, con la conseguenza che, la modifica richiamata nel precedente paragrafo (ovvero l’aumento da 7 a 8 punti percentuali del tasso) incide anche nella determinazione di questo saggio. In sintesi al tasso di riferimento (pari per il primo semestre 2013 a 0,75%) si aggiunge la maggiorazione di 2 punti percentuali fissati dall’art. 62 co. 3, nonché gli 8 punti base delle transazioni commerciali per un saggio complessivamente pari al 10,75%.

 Tasso per la vendita prodotti alcolici ex art.22 Legge 28/1999 (5,75%)

I pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. Gli interessi moratori sono corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali ovvero attualmente pari al 5,75%.

 Saggio legale (2,5%)

Qualora la vendita non sia compresa nelle ipotesi soprastanti, oppure in tutti i casi residuali, è applicabile il saggio di interesse legale che è attualmente pari al 2,5%

(I dati riportati sono aggiornati al 4 Febbraio 2013)