Imposizione coattiva di servitù. In particolare: il passaggio coattivo.

Già altre volte, su questo notiziario, si è trattato il tema delle servitù prediali. L’aspetto che si vuole considerare adesso riguarda la imposizione coattiva di servitù “di passo” su un fondo, vale a dire il fatto di poter transitare sul fondo altrui o essere obbligati a lasciar transitare altri sul proprio fondo. Il caso oggetto della presente trattazione è quello del passaggio coattivo, individuato dall’art.1051 c.c. il quale, al primo comma, recita: “Il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.” Il proprietario del fondo intercluso, per poter arrivare sul proprio terreno, dovrà in primo luogo verificare la possibilità di un accordo con i proprietari confinanti; se nessuno di loro tuttavia fosse disposto a concedere il diritto di passaggio sul proprio fondo, dovrebbe allora chiederne l’imposizione coattiva rivolgendosi ad un Giudice. E’ opportuno verificare allora quali sono i criteri su cui un giudice si dovrebbe basare per poter scegliere, tra più terreni, quello da gravare con servitù: essi sono individuati dal secondo comma dell’art.1051 c.c. il quale prevede che il passaggio debba essere stabilito sul fondo più vicino alla via pubblica, ove l’attraversamento è più breve e reca minor danno al fondo servente. Le medesime disposizioni valevoli in materia di costituzione di una servitù dovranno essere osservate anche nel caso di ampliamento della stessa per permettere il transito di veicoli a motore (ad es. l’ampliamento di uno stradello per farvi passare un trattore od una macchina). “Condizioni essenziali per la domanda di ampliamento di una servitù di passaggio coattivo sono la rispondenza della richiesta all’uso conveniente del fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare, e la realizzabilità dell’ampliamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1051 c.c. Pertanto da un lato occorre valutare comparativamente le esigenze del fondo dominante e di quello servente; dall’altro il proprietario del fondo servente può eccepire l’esistenza, su un diverso sito o fondo, di un altro accesso, idoneo, più breve, e meno dannoso dell’ampliamento richiesto.”

Cassazione civile sez. II, 24 agosto 2000, n. 11091.

Le servitù coattive non possono essere imposte indistintamente su tutti i fondi: se da una parte il codice riconosce infatti il diritto del proprietario del fondo intercluso di raggiungere la propria terra, a piedi o con veicoli a motore, dall’altra riconosce anche il diritto del proprietario del fondo servente a non vedere gravato oltremodo il proprio terreno. All’atto pratico, oltre al rispetto delle regole già viste in tema di minor pregiudizio e vicinanza alla strada pubblica, si dovrà tener conto anche del fatto che non possono essere costituite servitù di passaggio coattivo sopra a cortili, case, giardini ed aie ad esse attinenti, ma non ai modesti appezzamenti di terreno destinati alle piccole coltivazioni. “L’esenzione dalla possibilità di costituire servitù di passaggio coattivo, prevista dall’art. 1051 comma ultimo c.c. con riguardo a cortili, giardini ed aie, non si riferisce agli orti, per tali intendendosi fondi agricoli di modeste dimensioni destinati a soddisfare le esigenze alimentari del coltivatore e dei suoi familiari, privi, in relazione alla loro vocazione tipicamente agricola, del carattere di accessorietà alla casa di abitazione.”

Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 167.

Le disposizioni di cui sopra possono applicarsi, ai sensi dell’art.1052 c.c. anche ai fondi non interclusi, ma solo e soltanto nel caso che l’accesso alla via pubblica che questi hanno già sia del tutto inadatto o comunque insufficiente ai bisogni del fondo stesso e che, oltretutto, esso non sia assolutamente ampliabile . Ultimo argomento che tratteremo in questa breve analisi è l’indennità che il proprietario del fondo servente dovrà avere come “ristoro del danno patito”; ai sensi dell’art.1053 c.c. in entrambi i casi fino ad adesso considerati, colui che utilizzerà la servitù dovrà pagare una indennità proporzionale al danno cagionato dal passaggio. Se poi, per attuare il passaggio, dovessero essere occupate con opere stabili (es. una strada od un ponte) o lasciate incolte zone intere del fondo servente, il proprietario che richiede il passaggio dovrebbe, prima d’iniziare le opere o utilizzare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dai criteri di cui al primo comma dell’art.1038 c.c. La C. Cassazione, in una sua recente pronuncia, è andata oltre questi criteri, stabilendo anche che: “Ai fini della determinazione dell’indennità’ conseguente alla costituzione di una servitù coattiva non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tener conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone o veicoli.”

Cassazione civile sez. II, 23 maggio 2001, n. 7000.

(A.D. 2002)