Giurisprudenza Toscana in materia di consorzi di bonifica

Il tema dei consorzi di Bonifica, del tutto attuale in questo periodo, è stato trattato più volte; con questo nuovo articolo si ritiene opportuno soffermarsi su alcune pronunce delle corti Toscane in modo da poter dare in maniera diretta e senza alcuna “mediazione interpretativa” l’orientamento giurisprudenziale attualmente esistente.

Per meglio comprendere il contenuto di questo e dei futuri articoli è opportuno considerare che in caso di contestazioni, la cartella esattoriale relativa al contributo consortile deve essere impugnata innanzi alla commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente; la sentenza pronunciata da parte di tale organo giudicante potrà -qualora lo si ritenesse opportuno- essere impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale con sede a Firenze che ha la funzione di “giudice di appello” e come tale ha potere di confermare o riformare la sentenza.

Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi evidente come sia opportuno concentrarsi sulle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale cercando di comprendere l’orientamento che verrà seguito anche dai giudici di primo grado.

La prima sentenza che si intende evidenziare ai lettori è piuttosto recente ed in particolare è la numero 149 del 24 settembre 2010 (ud 17 maggio 2010) – della Commiss. Trib. Regionale, Firenze, Sez. XIII ed ha ad oggetto l’onere della prova in merito al beneficio ricevuto dall’immobile oggetto di contribuenza.

Nella sentenza il proprietario del terreno si duole del fatto che non sia stato provato in modo alcuno da parte del Consorzio il beneficio arrecato dalle opere di bonifica al proprio fondo, beneficio peraltro che avrebbe dovuto essere di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 3 comma 2 L.R. n. 34/94.

La Corte, in risposta a tale osservazione, indica espressamente chela ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza costituisce condizione per sottoporre i proprietari degli stessi al pagamento delle quote consortili, esonerando l’Ente impositore dall’onere della prova del beneficio ricavato quando, come nel caso di specie, tale contributo sia dovuto per le spese generali di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, cui sono obbligati a contribuire tutti i proprietari degli immobili situati nel relativo comprensorio. Ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, il Consorzio non era tenuto a fornire la prova della concreta sussistenza del beneficio. Il richiamo operato da parte del proprietario all’art. 3 comma 2 L.R. n. 34/94 “è stato dunque errato trattandosi di una fattispecie diversa, in cui i proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica soltanto se, da esse, derivino loro benefici di particolare rilevanza”.

Sempre secondo la corte fiorentina, “secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, è onere del contribuente (proprietario di un bene immobile inserito nel perimetro di contribuenza), che voglia sottrarsi all’obbligo contributivo, provare che non tragga in concreto alcun beneficio dall’opera di manutenzione e bonifica posta in essere dal Consorzio.”

Altro punto di rilievo preso in esame dalla sentenza riguarda la funzione del “Catasto Consortile” che deve essere istituito presso ciascun consorzio, come previsto dall’art. 18 della Legge Regionale Toscana n. 34/94, ed in particolare se la ricomprensione di un immobile al suo interno sia condizione necessaria per la specifica individuazione degli immobili cui riferire l’attività consortile, oppure assolva ad un ufficio meramente anagrafico.

Ad avviso della Commissione, “il contenuto della norma non consente di ritenere che l’istituzione del Catasto consortile costituisca un presupposto per l’applicazione del tributo, tanto più che il comprensorio di attività del Consorzio non coincide con il così detto perimetro di contribuenza, consistendo quest’ultimo nell’area, posta all’interno del comprensorio, che gode e godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.”

Ad avviso della corte quindi, l’inclusione di un immobile nell’ambito del comprensorio (e quindi del Catasto irriguo) non è sufficiente per sottoporne il proprietario all’obbligo contributivo; viceversa l’inclusione dell’immobile all’interno del perimetro di contribuenza fa si che, fino a prova contraria, debba presumersi che esso abbia tratto un concreto beneficio dalle opere di manutenzione e bonifica effettuate dal Consorzio e sia quindi soggetto al pagamento degli oneri.

Data la non estrema agevolezza delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Cosi deciso in Firenze, il 17 maggio 2010.”