Attività agrituristiche

L’attività agrituristica è stata introdotta dalla la L.730 del 1985 con lo scopo di promuovere il turismo nelle campagne in forme idonee: a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, a migliorare le condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, ed a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Tali scopi sono stati indubbiamente raggiunti e l’attività agrituristica, specialmente in Toscana, ha avuto uno sviluppo enorme; per far fronte alle nuove esigenze che si sono venute a creare il Legislatore ha dettato, ad integrazione di quanto già disposto nella legge del 1985, alcune importanti innovazioni.

La prima di queste riguarda la possibilità di svolgere, nel contesto della attività agrituristica di ospitalità, anche attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo ed ippoturismo, finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio, ancorché all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa. Ciò sta chiaramente a testimoniare l’evoluzione dell’agriturismo che, da settore di nicchia, si sta trasformando sempre più in una vera e propria alternativa alla ospitalità alberghiera. Da qui la necessità, riconosciuta dalle integrazioni apportate col decreto legislativo 228/2001 qui richiamato, di modificare e rendere sempre più competitiva l’offerta che può essere fornita dalle attività agrituristiche.

Altro elemento di assoluta rilevanza è la possibilità di offrire degustazione di prodotti aziendali nonché la mescita del vino: tale disposizione deve essere considerata nel contesto della attività agrituristica che, per espressa definizione della L.730 comprende “l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”. Mettendo in correlazione tali elementi con l’art.4 del D. Lgs.228/2001 che sancisce le modalità relative alla vendita diretta da parte dei produttori e delle aziende agricole (sul quale si è già scritto in questo notiziario), risulta chiaro che è possibile, nel contesto dell’agriturismo, anche una attività di vendita dei prodotti della propria terra.

Altra importante innovazione riguarda il personale addetto alla attività agrituristica: se in base all’art.2 della legge 730/1985 potevano esercitare tale attività solamente “gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all’articolo 230- bis del codice civile”, in base all’art.3 capo 2 del D.Lgs.228 più volte citato “possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale” anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Con ciò si ha chiaramente la possibilità di espandere la propria attività anche oltre i limiti “strutturali” dell’apporto che poteva essere dato dai soli familiari.

In ultimo si deve sottolineare che adesso devono essere rispettate ed applicate le leggi vigenti in materia barriere architettoniche, anche alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristica.

(A.D. 2002)