Assistenza delle organizzazioni sindacali per deroghe ad affitti di fondo rustico e applicabilità della legge 203/1982

La legge 203/82 modificando l’art.23 della L. n.11 del 1971 prevede che possano essere conclusi contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle condizioni previste per legge (ovverosia una durata minima inferiore a 15 anni ed un corrispettivo superiore all’equo canone).

Per poter effettuare tali deroghe è tuttavia necessario che le parti, affittuario e locatore siano assistite dalle rispettive associazioni di categoria o, se entrambi dovessero far parte della stessa associazione, quantomeno da due rappresentanti distinti che, pur nell’ambito della medesima associazione, si occupino delle due differenti categorie e quindi dei diversi interessi.

Ciò che emerge dalla lettura dell’art.23 L.11 del 1971, che disciplina il ruolo delle organizzazioni di categoria nella stipula di un contratto, è che tale attività nasce e si sviluppa nella sola stesura del contratto. In altri termini ciò significa che, se dopo aver stipulato un contratto in deroga, con l’assistenza delle organizzazioni professionali, un agricoltore dovesse rinunciare ad essere socio della organizzazione che lo ha aiutato, il contratto stipulato continuerebbe ad avere valore, godendo oramai di vita propria. Terminata la fase di stipula del contratto, l’organizzazione di categoria non ha più voce in capitolo, non essendo “la vita” del contratto sottoposta al suo controllo.

E’ opportuno sottolineare che, secondo giurisprudenza costante (C. Cass.5261/96; C. Appello. Venezia, 16/4/1997; C. Cass.8856/1996; C. Cass. 1941/94), la legge 203/82 può essere applicata solamente “ai contratti di affitto, o che hanno ad oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo”. Le disposizioni in essa contenute non sono quindi applicabili ai contratti di godimento di costruzioni, terreni attrezzati non coltivabili od anche strutture comunque non destinate alla produzione agricola.

Il fine hobbystico è quindi escluso dal campo di applicazione della legge 203/82 che, per essere applicata necessita, come detto, di destinazione alla concreta produzione agricola.

La C. Cassazione, con sentenza 10 ottobre 1996 n.8856 è addirittura andata oltre tali determinazioni, specificando che nel contratto di affitto di un fondo rustico, che comprenda pure un immobile, deve valutarsi quale sia, nell’economia del contratto, l’effettivo valore del terreno e quale quello dell’immobile stesso.

E’ stato infatti ritenuto illegittimo, ad avviso della Suprema Corte, un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in base alla legge 203, che contemplava un immobile di notevole importanza a fronte di un terreno agricolo assai esiguo ed abbandonato da vari anni. In tal caso infatti l’interesse non era quello della “produzione agricola” bensì quello di approfittare delle disposizioni di favore della legge 203/82 al solo fine di sfuggire alla normale determinazione del canone di locazione. La Suprema Corte, ha individuato l’interesse prevalente in quello “abitativo” e non quello della coltivazione, ed ha perciò dichiarato nulle per frode alla legge tutte le clausole relative alla coltivazione.

(A.D. 2001)